venerdì 25 settembre 2015

FEDI (PD) E DI BIAGIO (AP): LE DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA DEVONO ESSERE ESTESE A TUTTI/ LA SCHEDA



FEDI (PD) E DI BIAGIO (AP): LE DETRAZIONI FISCALI PER CARICHI DI FAMIGLIA DEVONO ESSERE ESTESE A TUTTI/ LA SCHEDA

Il passaggio politico parlamentare della prossima legge di stabilità deve vederci impegnati ad affrontare il nodo, ancora irrisolto, delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia per i lavoratori residenti in Paesi extra europei.

La legge Europea bis 2013, recependo direttive comunitarie, ha introdotto, con l’art. 7 della legge 161/2014, l’estensione delle detrazioni e deduzioni, prima previste unicamente per i soggetti residenti nel territorio italiano, ai contribuenti residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, a condizione che producano almeno il 75% del proprio
reddito complessivo in Italia e che non godano nello Stato di residenza di
analoghe agevolazioni fiscali.

Nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo, il MEF non ha ancora
emanato il decreto che dovrebbe finalmente rendere possibile l’attuazione
e il pieno rispetto delle direttive comunitarie. Nel sollecitare nuovamente il Governo ad assolvere questo impegno, Fedi e Di Biagio sottolineano anche l’urgenza di una assunzione di responsabilità relativamente a quei lavoratori che, producendo un
reddito imponibile in Italia per almeno il 75% e non godendo di analoghe
prestazioni famigliari nei Paesi in cui risiedono, sono di fatto
discriminati rispetto sia ai lavoratori in Italia che in ambito Europeo.
“Si tratta – ricordano Fedi e Di Biagio – di una palese ingiustizia
rispetto alla quale auspichiamo che il Governo ritenga prioritario
intervenire con la prossima legge di stabilità. Noi comunque ci
impegneremo nei passaggi parlamentari per vedere realizzata
la piena parità di trattamento così come abbiamo fatto con la legge
comunitaria per i lavoratori in Europa”.

On. Marco Fedi, Sen. Aldo Di Biagio.

SCHEDA SULLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A FAVORE DEI CONTRIBUENTI
RESIDENTI ALL’ESTERO


La normativa italiana stabilisce che OGNI CONTRIBUENTE che abbia familiari
a carico e rispetti determinati limiti reddituali progressivi, può godere
di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale
dei redditi. Esclusi ingiustamente da questo beneficio fino al 2007 erano
i contribuenti italiani residenti all’estero anche se producevano in
Italia la gran parte del loro reddito, come ad esempio i contrattisti
dipendenti dello Stato italiano. Infatti l’art. 24, comma 3, D.P.R.
917/1986 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), prevedeva
l’impossibilità per i soggetti non residenti di usufruire delle detrazioni
per carichi di famiglia.
Tuttavia, in deroga alla citata diposizione normativa,
l’art. 1, comma 1324, L. 296/2006, e le successive leggi finanziarie fino
al 2014 hanno disposto che per i soggetti non residenti, le
detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR,
spettassero per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 2014 a
condizione che gli stessi avessero dimostrato, con idonea
documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che le persone alle quali tali detrazioni
si riferiscono non avessero posseduto un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui
al suddetto articolo 12, comma 2, (circa 2850 euro) compresi i
redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel
paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.


Quindi il legislatore italiano, anche grazie alle iniziative e alle pressioni dei
parlamentari eletti all’estero, ha voluto riconoscere – fino al 2014
quando tale beneficio non è stato più rinnovato nella legge
finanziaria per il 2015 – la parità di trattamento rispetto al diritto
alle detrazioni familiari per i contribuenti residenti in Italia e quelli
residenti all’estero, a patto che i predetti familiari possedessero un
reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei
redditi prodotti anche
fuori  dal  territorio  dello Stato
di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a
2.840,51 euro e che non usufruissero di analoghe prestazioni dal Paese di
residenza.
Tuttavia nel 2014 l’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis
2013) ha introdotto il nuovo co. 3/bis all’art. 24 del D.P.R.
917/1986  estendendo le medesime detrazioni
e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello
Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato
membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno
il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
Anche nel caso delle detrazioni per carichi di famiglia quindi, come
per tante altre  prestazioni, la Comunità europea ha voluto
intervenire per garantire l’esportabilità di un diritto. Infatti le
nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla
procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei
confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei
corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che
non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior
parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni
previste per i residenti nel territorio dello Stato. Le condizioni
previste sono le seguenti:

- i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito
complessivo in Italia;

- siano fiscalmente residenti in paesi UE o SEE;

- non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.

Ora quindi i cittadini italiani residenti negli Stati dell’Unione europea
potranno finalmente godere in maniera definitiva e permanente delle ambite
detrazioni per carichi di famiglia, che erano state introdotte a
partire dal 2007 per tutti i cittadini residenti all’estero (anche in
Paesi extracomunitari) e prorogate solo provvisoriamente di anno
in anno.
Tuttavia, giova ricordare, il legislatore nella nuova normativa entrata in
vigore nell’ottobre del 2014 demandava l’attuazione delle
relative disposizioni ad un apposito decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Decreto è
stato predisposto dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo
Fiscale del Dipartimento delle Finanze e dovrebbe essere emanato a
breve. Rimarranno purtroppo fuori dall’estensione delle nuove disposizioni
i cittadini residenti in Paesi extracomunitari i quali non potranno
usufruire, almeno per quest’anno, delle detrazioni per carichi di famiglia
sul reddito prodotto in Italia. Per eliminare tale disparità
di trattamento sarebbe opportuno intervenire nella prossima legge di
stabilità.

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