Con la risoluzione n. 6 della Direzione per la Legislazione Tributaria e il Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ufficializzato l’interpretazione dell’art. 9-bis del DL 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, riguardante l’equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE e pensionati nei Paesi di residenza.
Dopo l’incontro con i dirigenti della Direzione Generale si era stabilito che l’esenzione IMU ed il pagamento ridotto di due terzi di TARI e TASI spettasse non solo ai titolari di pensione corrisposta dai paesi di residenza ma anche ai titolari di pensione in convenzione, anche quando non percepiscono pensione locale, in conseguenza della natura della pensione maturata grazie ai contributi italiani ed esteri. Tale impostazione è ora confermata ufficialmente. Permane l’esclusione dall’esonero per i soli pensionati di pensione italiana maturata autonomamente in assenza di una pensione corrisposta dal paese di residenza. Non sarà invece possibile avvalersi dell’equiparazione se si risiede in un Paese diverso da quello che eroga la prestazione locale. Analogamente è confermata l’impossibilità dei Comuni di applicare ulteriori agevolazioni.
L’esonero IMU e la riduzione a solo un terzo del pagamento di TARI e TASI spettano quindi a chi è titolare di pensione erogata dai paesi di residenza, incluse le pensioni di invalidità, a chi riceve pensione in Convenzione, anche se non percepisce pensione locale, a chi riceve pensione italiana autonoma, purché titolare anche di pensione locale. Non spetta ai soli titolari di pensione autonoma italiana.
Importante infine segnalare che l’equiparazione si applica al cittadino iscritto all’AIRE, pensionato, anche se l’immobile si trova in un comune diverso da quello di iscrizione.
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