Nella manovra appena approvata dalla maggioranza non si danno risposte alle questioni che riguardano gli italiani all’estero, si colpisce il Ministero degli Affari esteri con tagli lineari che avranno conseguenze drammatiche su rete consolare, servizi, presenza nel mondo accanto a imprese, cooperazione allo sviluppo e promozione culturale, oltre ai tagli ai capitoli di bilancio per gli italiani nel mondo.
Non viene data risposta alla questione ICI, che interessa tutti coloro che hanno una casa in Italia e sul tema delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, introdotte dal Governo Prodi ed estese anche ai residenti all’estero, che scadono il prossimo anno e necessitano una proroga o il definitivo inserimento nel panorama fiscale italiano, il Governo accoglie l’impegno politico ma sulla realizzazione concreta dice: solo “se le condizioni di finanza pubblica lo consentiranno”.
Ricordo che il Governo aveva già preso impegni sia con la proroga di un anno che con l’accoglimento di numerosi altri ordini del giorno. Ricordo che la questione può essere oggetto di contenzioso internazionale poiché la eventuale esclusione dei residenti all’estero – per decadenza della norma – porrebbe i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale e non godono, nel Paese di residenza, di benefici connessi ai carichi famigliari.
Non viene data risposta alla questione ICI, che interessa tutti coloro che hanno una casa in Italia e sul tema delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, introdotte dal Governo Prodi ed estese anche ai residenti all’estero, che scadono il prossimo anno e necessitano una proroga o il definitivo inserimento nel panorama fiscale italiano, il Governo accoglie l’impegno politico ma sulla realizzazione concreta dice: solo “se le condizioni di finanza pubblica lo consentiranno”.
Ricordo che il Governo aveva già preso impegni sia con la proroga di un anno che con l’accoglimento di numerosi altri ordini del giorno. Ricordo che la questione può essere oggetto di contenzioso internazionale poiché la eventuale esclusione dei residenti all’estero – per decadenza della norma – porrebbe i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale e non godono, nel Paese di residenza, di benefici connessi ai carichi famigliari.
29 luglio 2010
In allegato testo ordine del giorno detrazioni fiscali per carichi di famiglia, criteri per accedervi ed importo delle stesse
Atto CameraOrdine del Giorno
presentato da
MARCO FEDI
La Camera, premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo 1, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto 2 agosto 2007, n. 149, recante regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le norme applicative della legge;
il limite temporale 2007, 2008 e 2009, prorogato di 1 anno fino al 2010, ha posto e pone i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale, fissando un limite temporale ingiusto per coloro i quali non godono, nel Paese di residenza, di benefici connessi ai carichi famigliari,
Atto CameraOrdine del Giorno
presentato da
MARCO FEDI
La Camera, premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo 1, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto 2 agosto 2007, n. 149, recante regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le norme applicative della legge;
il limite temporale 2007, 2008 e 2009, prorogato di 1 anno fino al 2010, ha posto e pone i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale, fissando un limite temporale ingiusto per coloro i quali non godono, nel Paese di residenza, di benefici connessi ai carichi famigliari,
impegna il Governo
a predisporre un'apposita norma di proroga tesa a superare il limite temporale 2010 e comunque prevedere la definitiva estensione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero.
Fedi
I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:
le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili);
il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.
I residenti in Paesi membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo possono utilizzare il modulo di autocertificazione per attestare i requisiti richiesti.
I residenti in tutti gli altri Paesi devono presentare la documentazione in originale prodotta dal Consolato italiano, o la documentazione con l’apostille.
L’apostille è un’annotazione specifica apposta sul certificato originale (rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza) da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale del 1961; il documento pertanto non deve essere legalizzato dal Consolato.
I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:
le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili);
il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.
I residenti in Paesi membri dell’Unione europea o in Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo possono utilizzare il modulo di autocertificazione per attestare i requisiti richiesti.
I residenti in tutti gli altri Paesi devono presentare la documentazione in originale prodotta dal Consolato italiano, o la documentazione con l’apostille.
L’apostille è un’annotazione specifica apposta sul certificato originale (rilasciato dalle autorità competenti del paese di residenza) da parte di una Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione internazionale del 1961; il documento pertanto non deve essere legalizzato dal Consolato.
Le detrazioni Irpef per familiari a carico
Ogni contribuente che abbia dei familiari a proprio carico può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi.
La Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha rivisto profondamente i meccanismi di detrazione per i familiari a carico.
Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Per essere a carico questi familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili).
Va conteggiata invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.
Le detrazioni previste sono diverse a seconda dei familiari.
Gli importi previsti per le detrazioni sono teorici; infatti diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo del contribuente, fino ad annullarsi quando il reddito arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari a carico.
Detrazioni per i figli
È prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Detrazioni per il coniuge
Per il coniuge a carico la detrazione prevista è in 800 euro. L'ammontare effettivamente spettante varia, però, in funzione del reddito e con una specifica formula di calcolo.Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il coniuge sia una persona con disabilità.
Detrazione per altri familiari a carico
Per gli altri familiari a carico la detrazione massima è pari a 750 euro che diminuisce con l'aumentare del reddito complessivo de contribuente.
Non sono previste maggiorazioni nel caso in cui il famigliare sia una persona con disabilità.