lunedì 10 ottobre 2011

Fedi (PD): Al Senatore Fantetti: ho solo letto le carte della Commissione Bilancio del Senato. I giornalisti, e gli interessati, facciano la stessa co

La Commissione Bilancio, nella seduta del 4 settembre, ha approvato un emendamento al testo della manovra – su proposta della Lega Nord – emendamento n. 2.106, che prevedeva una tassa del 2% sui trasferimenti di valuta verso l’estero. Risultavano esclusi dalla tassa unicamente i trasferimenti effettuati verso paesi dell’Unione Europea e quelli effettuati da soggetti titolari di codice fiscale e matricola INPS.
Il maxi-emendamento del Governo ha invece inserito, in extremis, anche l’esclusione per i trasferimenti effettuati da cittadini dell’Unione europea. Il contenuto del comunicato era quindi assolutamente corretto nel momento in cui è stato diramato. Sono parzialmente soddisfatto che almeno siano stati esclusi da questa tassa, illiberale e antiliberista, i cittadini italiani ed europei.
Sono altrettanto convinto che sia comunque un errore tassare al 2% i trasferimenti di valuta in Paesi extra-UE di cittadini australiani o statunitensi o canadesi o brasiliani, siano essi di origine italiana o meno. Per le stesse ragioni ritengo sia profondamente sbagliato colpire i migranti. Sono infine convinto che comunque la norma sia scritta male e si presti a notevoli dubbi interpretativi, a partire dalla matricola INPS e dall’esistenza di altri fondi e di altre forme di lavoro autonomo.

Allego testo approvato dalla Commissione Bilancio ed il testo del maxiemendamento.


Commissione Bilancio del Senato

Documentazione depositata nella seduta n. 579 del 04 Settembre 2011

2.106 (testo 2)
La Commissione
Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:
«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuai verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».


Maxiemendamento del Governo

Art. 2 comma «35-octies. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all' estero attraverso gli istituti
bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in
misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3.00 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini
dell'Unione Europea, nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea. Sono esentati i
trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

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