Sull’assegno sociale sono gravi le responsabilità del Governo che conferma le proprie intenzioni negative e discriminatorie nei confronti di immigrati ed italiani all’estero
Una finanziaria approvata in 9 minuti e mezzo in Consiglio dei Ministri, forzata attraverso un lavoro di Commissione che ha causato due disastri ammessi e riconosciuti dalla maggioranza – l’emendamento sui precari e quello sull’assegno sociale – fino al maxiemendamento con la fiducia che ha bloccato il Parlamento e quindi reso impossibile modifiche: ecco ciò che un pessimo governo ha fatto fare ad una pessima maggioranza. Danni particolari nel contesto di un danno collettivo. Sull’assegno sociale il Governo ha inteso unicamente emendare la parte relativa al reddito ma permane la condizione legata alla residenza: in sostanza, oltre alla cittadinanza italiana, alla residenza in Italia al momento della domanda, alla non portabilità dell’assegno – che non è esportabile – ed alle condizioni di reddito da non superare, sarà necessario poter far valere dieci anni di residenza legale in Italia per accedere all’assegno sociale. Modifica questa che non solo perpetua nel testo del decreto 112, la finanziaria breve introdotta da Tremonti, una discriminazione inaccettabile per i lavoratori extracomunitari che debbono invece godere di pari diritti e doveri. La norma anche emendata, inoltre, di fatto discrimina anche i cittadini italiani residenti all’estero ove decidessero di rientrare nel territorio italiano a causa delle situazioni di indigenza presenti in molti paesi di emigrazione.
Riacquisto della cittadinanza: lentezze, dubbi interpretativi e totale assenza di informazioni
Il tema del riacquisto della cittadinanza – regolato dall’articolo 13 della legge 5.2.1992, n. 91, ed in particolare dai punti c) e d) dell’articolo di legge – è particolarmente sentito per i connazionali all’estero che, naturalizzatisi nei Paesi di emigrazione, intendono utilizzare le norme per riacquistare la cittadinanza italiana. Da più parti è stato sollecitato il mio intervento per chiedere una maggiore informazione a comuni e questure sui contenuti di queste norme, per avere chiarezza interpretativa ed una maggiore omogeneità sia di approccio che di procedure amministrative adottate dai Comuni e per rendere più celere il rilascio del permesso di soggiorno utile ad attivare la procedura di iscrizione anagrafica e di riacquisto della cittadinanza. Ho presentato una interrogazione a risposta scritta, rivolta al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell’Interno, che chiede appunto tutto ciò. In particolare chiede che, per il riacquisto immediato previsto per coloro che dichiarino di rientrare definitivamente nel territorio nazionale e richiedano espressamente il riacquisto, vi sia una procedura veloce per il rilascio del permesso di soggiorno necessario alla iscrizione anagrafica ed indispensabile per il riacquisto. Ecco il testo dell’interrogazione.
FEDI -
Al Ministro degli affari esteri e al Ministro dell’Interno
Per sapere - premesso che:
il riacquisto della cittadinanza italiana è regolato dall’art. 13 della legge 5.2.1992, n. 91,
il punto c) dell’art. 13 prevede una dichiarazione di volontà da parte di tutti coloro i quali sono interessati al riacquisto della nostra cittadinanza per averla perduta a qualsiasi titolo e età,
tale dichiarazione di volontà può essere resa presso gli Uffici consolari di provenienza e successivamente presentata al Comune in Italia oppure direttamente al Comune italiano ove si desidera stabilire la propria “residenza elettiva”,
l’iscrizione anagrafica in questo caso può avvenire solo dietro rilascio di un apposito permesso di soggiorno ed il riacquisto della cittadinanza italiana è in questo caso immediato,
il punto d) dell’art. 13 prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia -:
quali urgenti disposizioni od iniziative si intendano adottare per evitare il ripetersi di situazioni in cui i Comuni si attengono a criteri non omogenei e/o in palese contraddizione con l’applicazione delle predette norme,
quali informative urgenti si riterrà opportuno adottare per informare Comuni e Questure,
quali urgenti disposizioni od iniziative si intendano adottare per rendere celere il rilascio del permesso di soggiorno utile ai fini dell’iscrizione anagrafica e necessario per il riacquisto immediato della cittadinanza italiana.
Una finanziaria approvata in 9 minuti e mezzo in Consiglio dei Ministri, forzata attraverso un lavoro di Commissione che ha causato due disastri ammessi e riconosciuti dalla maggioranza – l’emendamento sui precari e quello sull’assegno sociale – fino al maxiemendamento con la fiducia che ha bloccato il Parlamento e quindi reso impossibile modifiche: ecco ciò che un pessimo governo ha fatto fare ad una pessima maggioranza. Danni particolari nel contesto di un danno collettivo. Sull’assegno sociale il Governo ha inteso unicamente emendare la parte relativa al reddito ma permane la condizione legata alla residenza: in sostanza, oltre alla cittadinanza italiana, alla residenza in Italia al momento della domanda, alla non portabilità dell’assegno – che non è esportabile – ed alle condizioni di reddito da non superare, sarà necessario poter far valere dieci anni di residenza legale in Italia per accedere all’assegno sociale. Modifica questa che non solo perpetua nel testo del decreto 112, la finanziaria breve introdotta da Tremonti, una discriminazione inaccettabile per i lavoratori extracomunitari che debbono invece godere di pari diritti e doveri. La norma anche emendata, inoltre, di fatto discrimina anche i cittadini italiani residenti all’estero ove decidessero di rientrare nel territorio italiano a causa delle situazioni di indigenza presenti in molti paesi di emigrazione.
Riacquisto della cittadinanza: lentezze, dubbi interpretativi e totale assenza di informazioni
Il tema del riacquisto della cittadinanza – regolato dall’articolo 13 della legge 5.2.1992, n. 91, ed in particolare dai punti c) e d) dell’articolo di legge – è particolarmente sentito per i connazionali all’estero che, naturalizzatisi nei Paesi di emigrazione, intendono utilizzare le norme per riacquistare la cittadinanza italiana. Da più parti è stato sollecitato il mio intervento per chiedere una maggiore informazione a comuni e questure sui contenuti di queste norme, per avere chiarezza interpretativa ed una maggiore omogeneità sia di approccio che di procedure amministrative adottate dai Comuni e per rendere più celere il rilascio del permesso di soggiorno utile ad attivare la procedura di iscrizione anagrafica e di riacquisto della cittadinanza. Ho presentato una interrogazione a risposta scritta, rivolta al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell’Interno, che chiede appunto tutto ciò. In particolare chiede che, per il riacquisto immediato previsto per coloro che dichiarino di rientrare definitivamente nel territorio nazionale e richiedano espressamente il riacquisto, vi sia una procedura veloce per il rilascio del permesso di soggiorno necessario alla iscrizione anagrafica ed indispensabile per il riacquisto. Ecco il testo dell’interrogazione.
FEDI -
Al Ministro degli affari esteri e al Ministro dell’Interno
Per sapere - premesso che:
il riacquisto della cittadinanza italiana è regolato dall’art. 13 della legge 5.2.1992, n. 91,
il punto c) dell’art. 13 prevede una dichiarazione di volontà da parte di tutti coloro i quali sono interessati al riacquisto della nostra cittadinanza per averla perduta a qualsiasi titolo e età,
tale dichiarazione di volontà può essere resa presso gli Uffici consolari di provenienza e successivamente presentata al Comune in Italia oppure direttamente al Comune italiano ove si desidera stabilire la propria “residenza elettiva”,
l’iscrizione anagrafica in questo caso può avvenire solo dietro rilascio di un apposito permesso di soggiorno ed il riacquisto della cittadinanza italiana è in questo caso immediato,
il punto d) dell’art. 13 prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia -:
quali urgenti disposizioni od iniziative si intendano adottare per evitare il ripetersi di situazioni in cui i Comuni si attengono a criteri non omogenei e/o in palese contraddizione con l’applicazione delle predette norme,
quali informative urgenti si riterrà opportuno adottare per informare Comuni e Questure,
quali urgenti disposizioni od iniziative si intendano adottare per rendere celere il rilascio del permesso di soggiorno utile ai fini dell’iscrizione anagrafica e necessario per il riacquisto immediato della cittadinanza italiana.