“L’avvio dell’ennesima campagna di verifica reddituale per i pensionati residenti all’estero – con modalità analoghe alle precedenti – solleva giustamente una serie di perplessità. Fa bene Cesare La Stella, del Patronato EPASA di Adelaide, a sollevarle. Alle sue giuste sollecitazioni aggiungo anche il ritardo nel predisporre la verifica annuale, il termine di 90 giorni per la restituzione che, oltre ad essere largamente insufficiente, affolla inutilmente le sedi di patronato all’estero, la mancanza di chiarezza e informazione, tra Istituti, sulla natura di prestazioni come il “bonus” erogato dal Centrelink o la 14esima erogata dall’INPS” – ha dichiarato l’On. Marco Fedi rispondendo ad una nota inviata da La Stella. “Le misure anticrisi adottate dal Governo australiano – tra le quali un bonus esentasse corrisposto anche ai pensionati residenti in Italia – non possono trasformarsi in una penalizzazione per i pensionati INPS”.
“Nell’interrogazione che ho predisposto chiedo chiarimenti su questi aspetti, oltre a ribadire la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza e informazione ai cittadini, ai Patronati e tra Istituti stessi” – ha concluso l’On. Marco Fedi. Ecco il testo dell’interrogazione:
Atto CameraInterrogazione a risposta scritta
presentata da
MARCO FEDI martedì 10 marzo 2009
FEDI -
Al Ministro del Lavoro.
- Per sapere - premesso che:
la campagna RED./EST. 2009 dell’INPS si pone l’obiettivo principale di verificare i redditi prodotti all’estero per gli anni 2006-2007-2008,
occorre inoltre procedere alla chiusura delle partite lasciate in sospeso in relazione agli anni 2002, 2004 e 2005 che, secondo i dati dell’Istituto, ammontano a circa 31.000 posizioni assicurative,
la verifica su base triennale comporta un lavoro enorme di ricostruzione dei redditi e determina il crearsi di indebiti nei confronti dell’Istituto, talvolta anche per importi considerevoli,
i Patronati sono autorizzati all’invio dei dati reddituali in forma elettronica, oltre alla compilazione in forma cartacea, da restituire all’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
i redditi derivanti da prestazione estera sono comunicati all’INPS dal pensionato e non dall’Istituto estero,
non vi è sufficiente chiarezza nelle comunicazioni relative ai redditi derivanti da specifiche prestazioni erogate dagli Istituti pensionistici, sia per l’INPS che per gli Istituti esteri,
in particolare nella certificazione dell’art.10 relativa alla Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale in vigore tra Italia e Australia, laddove non vengono specificate le esclusioni da prestazioni derivanti da misure per contrastare la crisi economica come il “bonus” corrisposto dal Centrelink -:
se si intenda prevedere la verifica dei redditi prodotti all’estero su base annuale;
“Nell’interrogazione che ho predisposto chiedo chiarimenti su questi aspetti, oltre a ribadire la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza e informazione ai cittadini, ai Patronati e tra Istituti stessi” – ha concluso l’On. Marco Fedi. Ecco il testo dell’interrogazione:
Atto CameraInterrogazione a risposta scritta
presentata da
MARCO FEDI martedì 10 marzo 2009
FEDI -
Al Ministro del Lavoro.
- Per sapere - premesso che:
la campagna RED./EST. 2009 dell’INPS si pone l’obiettivo principale di verificare i redditi prodotti all’estero per gli anni 2006-2007-2008,
occorre inoltre procedere alla chiusura delle partite lasciate in sospeso in relazione agli anni 2002, 2004 e 2005 che, secondo i dati dell’Istituto, ammontano a circa 31.000 posizioni assicurative,
la verifica su base triennale comporta un lavoro enorme di ricostruzione dei redditi e determina il crearsi di indebiti nei confronti dell’Istituto, talvolta anche per importi considerevoli,
i Patronati sono autorizzati all’invio dei dati reddituali in forma elettronica, oltre alla compilazione in forma cartacea, da restituire all’INPS entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
i redditi derivanti da prestazione estera sono comunicati all’INPS dal pensionato e non dall’Istituto estero,
non vi è sufficiente chiarezza nelle comunicazioni relative ai redditi derivanti da specifiche prestazioni erogate dagli Istituti pensionistici, sia per l’INPS che per gli Istituti esteri,
in particolare nella certificazione dell’art.10 relativa alla Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale in vigore tra Italia e Australia, laddove non vengono specificate le esclusioni da prestazioni derivanti da misure per contrastare la crisi economica come il “bonus” corrisposto dal Centrelink -:
se si intenda prevedere la verifica dei redditi prodotti all’estero su base annuale;
se si intenda verificare l'adeguatezza delle informazioni contenute nel certificato di pensione e nella certificazione relativa all’art. 10 della Convenzione tra Italia e Australia relativamente a prestazioni specifiche come la 14esima corrisposta dall’INPS;
se si intenda estendere a 120 giorni il termine per la restituzione, garantendo quindi un più ampio periodo di tempo per la compilazione delle dichiarazioni reddituali, anche al fine di evitare l’eccessivo affollamento degli uffici di Patronato operanti all’estero.
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