L’approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di sicurezza pubblica, ha previsto norme più restrittive anche per i matrimoni in Italia.
In particolare si richiede che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
Abbiamo rivolto dei quesiti al Governo poiché ci arrivavano segnalazioni da parte di residenti all’estero a proposito di Comuni che applicavano analoghe restrizioni anche nel caso di “soggiorni di breve durata”, inferiori a tre mesi, rendendo impossibile il matrimonio anche a chi arriva in Italia come turista allo scopo di sposarsi in località della penisola – ha dichiarato l’On. Marco Fedi.
Rispondendo a interrogazione il Governo ci comunica, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7/8/2009, che “per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive”.
Ovviamente sposarsi in Italia non dovrebbe costituire “problema di sicurezza pubblica” e l’applicazione delle norme deve essere ricordata a tutti i Comuni ed alla rete diplomatico-consolare all’estero. A chi intende contrarre matrimonio in Italia ricordiamo di chiedere l’applicazione di queste norme, dotandosi di copia della circolare, e di tutta la documentazione richiesta per il matrimonio e riportata nella medesima circolare n. 19 reperibile sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it/)
In particolare si richiede che lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
Abbiamo rivolto dei quesiti al Governo poiché ci arrivavano segnalazioni da parte di residenti all’estero a proposito di Comuni che applicavano analoghe restrizioni anche nel caso di “soggiorni di breve durata”, inferiori a tre mesi, rendendo impossibile il matrimonio anche a chi arriva in Italia come turista allo scopo di sposarsi in località della penisola – ha dichiarato l’On. Marco Fedi.
Rispondendo a interrogazione il Governo ci comunica, facendo riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7/8/2009, che “per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive”.
Ovviamente sposarsi in Italia non dovrebbe costituire “problema di sicurezza pubblica” e l’applicazione delle norme deve essere ricordata a tutti i Comuni ed alla rete diplomatico-consolare all’estero. A chi intende contrarre matrimonio in Italia ricordiamo di chiedere l’applicazione di queste norme, dotandosi di copia della circolare, e di tutta la documentazione richiesta per il matrimonio e riportata nella medesima circolare n. 19 reperibile sul sito del Ministero dell’Interno (http://www.interno.it/)
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