Equitalia colpisce in maniera ingiusta anche i pensionati residenti all’estero. Non si tratta di paradisi fiscali, non parliamo di rendite o vitalizi ma di pensioni INPS corrisposte a pensionati residenti in Australia, paese con il quale è in vigore, dal lontano 1985, una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali che prevede la tassazione delle pensioni pubbliche e private in Australia e l’esenzione IRPEF alla fonte.
Il problema deriva dalla tassazione separata prevista per gli arretrati, sui quali si applica la ritenuta IRPEF alla fonte, salvo poi la possibilità di richiedere rimborso alla Agenzia delle Entrate per ottenerlo dopo un decennio circa.
Equitalia sta inviando a pensionati residenti in Australia intimazioni di pagamento – con mora – per ritenute IRPEF non eseguite dal sostituto d’imposta, cioè l’INPS, su importi a titolo di arretrati, soggetti quindi a tassazione separata.
Equitalia, società partecipata da INPS e Agenzia delle Entrate, chiede un pagamento per ciò che presumibilmente deve ritenersi un “errore” da parte dell’INPS e per importi che comunque l’Agenzia delle Entrate di Pescara dovrà poi rimborsare.
Una partita di giro che penalizza in maniera ingiusta i pensionati. Un sistema iniquo e inefficiente che conferma quanto siano inaffidabili procedure, verifiche e sistemi di pagamento nei confronti dei pensionati italiani all’estero.
Per queste ragioni – prosegue il deputato PD – abbiamo interrogato i Ministri competenti e auspichiamo la revoca delle intimazioni di pagamento oltre ad un’attenta verifica delle procedure di esenzione dalla ritenuta IRPEF in attuazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali.
Interrogazione a risposta scritta
presentata da MARCO FEDI
martedì 28 giugno 2011
FEDI. - Al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro degli Affari esteri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l’art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l’attività di riscossione, relativa al recupero di somme dovute a qualunque titolo all’INPS, è effettuata mediante notifica di un avviso di addebito al contribuente che ha valore esecutivo;
tali norme consentono a Equitalia di intimare, attraverso notifica anche all’estero, il pagamento di somme dovute a pubbliche amministrazioni dello Stato italiano;
Equitalia ha notificato a pensionati italiani residenti in Australia cartelle esattoriali che intimano il pagamento di IRPEF soggetta a tassazione separata sugli importi di pensione italiana corrisposti a titolo di arretrati;
la legge 27 maggio 1985, n. 292 “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982”, prevede la tassazione nel paese di residenza delle pensioni pubbliche e private e l’esenzione dalla ritenuta IRPEF alla fonte;
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è sostituto d’imposta per quanto attiene alla tassazione separata e alla puntuale applicazione delle procedure di esenzione;
l’esenzione dalla ritenuta IRPEF avviene sulla base della trasmissione al sostituto d’imposta di un apposito modulo bilingue denominato 772, vidimato dalle autorità fiscali australiane;
il pensionato italiano residente in Australia chiede comunque il rimborso delle ritenute IRPEF operate alla fonte, anche per i redditi soggetti a tassazione separata, attraverso il Centro Operativo della Agenzia delle Entrate di Pescara, competente per la “Gestione rimborsi e controllo dei contribuenti non residenti in materia di imposte sui redditi” -:
Il problema deriva dalla tassazione separata prevista per gli arretrati, sui quali si applica la ritenuta IRPEF alla fonte, salvo poi la possibilità di richiedere rimborso alla Agenzia delle Entrate per ottenerlo dopo un decennio circa.
Equitalia sta inviando a pensionati residenti in Australia intimazioni di pagamento – con mora – per ritenute IRPEF non eseguite dal sostituto d’imposta, cioè l’INPS, su importi a titolo di arretrati, soggetti quindi a tassazione separata.
Equitalia, società partecipata da INPS e Agenzia delle Entrate, chiede un pagamento per ciò che presumibilmente deve ritenersi un “errore” da parte dell’INPS e per importi che comunque l’Agenzia delle Entrate di Pescara dovrà poi rimborsare.
Una partita di giro che penalizza in maniera ingiusta i pensionati. Un sistema iniquo e inefficiente che conferma quanto siano inaffidabili procedure, verifiche e sistemi di pagamento nei confronti dei pensionati italiani all’estero.
Per queste ragioni – prosegue il deputato PD – abbiamo interrogato i Ministri competenti e auspichiamo la revoca delle intimazioni di pagamento oltre ad un’attenta verifica delle procedure di esenzione dalla ritenuta IRPEF in attuazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali.
Interrogazione a risposta scritta
presentata da MARCO FEDI
martedì 28 giugno 2011
FEDI. - Al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro degli Affari esteri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l’art. 30 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che l’attività di riscossione, relativa al recupero di somme dovute a qualunque titolo all’INPS, è effettuata mediante notifica di un avviso di addebito al contribuente che ha valore esecutivo;
tali norme consentono a Equitalia di intimare, attraverso notifica anche all’estero, il pagamento di somme dovute a pubbliche amministrazioni dello Stato italiano;
Equitalia ha notificato a pensionati italiani residenti in Australia cartelle esattoriali che intimano il pagamento di IRPEF soggetta a tassazione separata sugli importi di pensione italiana corrisposti a titolo di arretrati;
la legge 27 maggio 1985, n. 292 “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e l'Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982”, prevede la tassazione nel paese di residenza delle pensioni pubbliche e private e l’esenzione dalla ritenuta IRPEF alla fonte;
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è sostituto d’imposta per quanto attiene alla tassazione separata e alla puntuale applicazione delle procedure di esenzione;
l’esenzione dalla ritenuta IRPEF avviene sulla base della trasmissione al sostituto d’imposta di un apposito modulo bilingue denominato 772, vidimato dalle autorità fiscali australiane;
il pensionato italiano residente in Australia chiede comunque il rimborso delle ritenute IRPEF operate alla fonte, anche per i redditi soggetti a tassazione separata, attraverso il Centro Operativo della Agenzia delle Entrate di Pescara, competente per la “Gestione rimborsi e controllo dei contribuenti non residenti in materia di imposte sui redditi” -:
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro dell’Economia e delle Finanze per assicurare che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ottemperi alle disposizioni di legge in qualità di sostituto d’imposta e proceda ad una puntuale verifica delle motivazioni per cui alcune sedi provinciali non hanno predisposto la tassazione separata IRPEF;
quali immediate azioni si possano intraprendere per garantire che una eventuale inadempienza dell’INPS si trasformi in una ulteriore penalizzazione per il pensionato che deve corrispondere anche una sanzione amministrativa pur non avendone responsabilità;
se non appare anomalo che l’INPS, socio di Equitalia, produca un possibile “errore” a cui fa seguito la intimazione di pagamento per un importo IRPEF che comunque l’Agenzia delle Entrate dovrà successivamente rimborsare al pensionato;
se non si ritenga di procedere alla revoca delle intimazioni di pagamento.
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