È stata approvata dal Parlamento italiano il 16 maggio la proposta di legge recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.
La nuova legge, che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è più richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso, l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno. In caso di inosservanza di tali obblighi lo straniero deve essere espulso. La medesima sanzione si applica nel caso in cui lo straniero sia trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre i tre mesi o il tempo minore eventualmente indicato nel visto di ingresso.
Ai fini dell’iscrizione nei registri anagrafici dei comuni, per scopi legati al riconoscimento della cittadinanza italiana, abbiamo chiesto, attraverso un apposito ordine del giorno, che il Governo si impegni a predisporre un’apposita circolare tesa ad introdurre soluzioni alternative al rilascio del permesso di soggiorno breve.
La nuova legge, che entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede che per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è più richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso, l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area di Schengen, entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Interno. In caso di inosservanza di tali obblighi lo straniero deve essere espulso. La medesima sanzione si applica nel caso in cui lo straniero sia trattenuto nel territorio dello Stato italiano oltre i tre mesi o il tempo minore eventualmente indicato nel visto di ingresso.
Ai fini dell’iscrizione nei registri anagrafici dei comuni, per scopi legati al riconoscimento della cittadinanza italiana, abbiamo chiesto, attraverso un apposito ordine del giorno, che il Governo si impegni a predisporre un’apposita circolare tesa ad introdurre soluzioni alternative al rilascio del permesso di soggiorno breve.
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