lunedì 16 marzo 2009

Sulla cittadinanza…Governo se ci sei batti un colpo!

Il 30 luglio 2008, ho presentato un’interrogazione a risposta scritta, a seguito di una serie di segnalazioni di nostri connazionali rientrati in Italia e interessati al riacquisto della cittadinanza italiana, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 91/92 – sollecitata il 29 gennaio scorso – alla quale non è ancora pervenuta risposta e nella quale lamentavo scarsa informazione, procedure discordanti tra i diversi Comuni italiani e lentezze burocratiche.
Sappiamo però che il 31 ottobre 2008 il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare, numero 14, con la quale si comunica che le disposizioni già fissate con le circolari n. 32/2007 e n. 52/2007, fornite per l’iscrizione anagrafica, nei primi tre mesi di soggiorno in Italia, dei cittadini stranieri richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis si applicano anche ai cittadini stranieri richiedenti il riacquisto secondo le due modalità dei commi c e d, cioè immediatamente con dichiarazione di rientro in Italia ovvero automaticamente dopo 12 mesi di residenza e senza dichiarazione. La circolare 14 fissa analoga procedura: a seguito di alcuni quesiti al riguardo, si ritiene opportuno chiarire che le stesse indicazioni riguardano le richieste d’iscrizione anagrafica di coloro che intendono riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. E quali sarebbero le procedure, fissate già dalle circolari 32 e 52 del 2007? La circolare 32, rispondendo alle nuove disposizioni sul permesso di soggiorno introdotte con la legge 28 maggio 2007, n. 68, fissa modalità per la dichiarazione alle autorità di frontiera per gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen, utili anche per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”. La circolare 52, invece, a seguito di apposito decreto ministeriale 26 luglio 2007, descrive che tipo di dichiarazione: ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è sufficiente - ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno - l'esibizione del "Schengen" apposto sul documento di viaggio dell'Autorità di frontiera.
La circolare 14 del 2008, infine, ci dice che anche per il riacquisto come per il riconoscimento si applicano analoghe procedure, quindi non serve il permesso di soggiorno e basta, ai fini dell’iscrizione anagrafica, avere sul passaporto l’esibizione del timbro “Schengen”. L’eliminazione del “permesso di soggiorno” risolve un problema serio relativo alle lungaggini per ottenerlo e semplificano tutta la procedura, sia per il riconoscimento sia per il riacquisto. Resta da vedere se l’azione d’informazione ai comuni, alla polizia di frontiera e a tutti i soggetti interessati sia stata sufficiente. Visto il ritardo con il quale il Ministero degli esteri mi risponde sospetto che siano molti, troppi a non sapere delle decisioni prese. Invito tutti i connazionali che si avvarranno di questa procedura a segnalarmi anomalie nella sua applicazione.
Le proposte di riforma della legge sulla cittadinanza - Norme in materia di cittadinanza:C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai – sono bloccate in Commissione affari costituzionali. Governo e maggioranza non appaiono interessati a farle procedere con celerità. Nonostante le sentenze della magistratura stiano cominciando a dare ragione a tanti nostri connazionali. Sulla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione siamo in attesa di una circolare del Ministero dell’Interno. Per effetto di tale sentenza deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadinanza italiana ai richiedenti nati all’estero da figli di donna italiana coniugata con cittadino straniero e privata della cittadinanza italiana a causa matrimonio in base alla legge n. 555 del 1921.

Nessun commento: