mercoledì 10 febbraio 2010

FEDI (PD): L’INPDAP non risponde

“Gli ex dipendenti dello Stato che percepiscono una pensione in Australia sono doppiamente penalizzati” – ha dichiarato l’On. Marco Fedi nell’illustrare l’interrogazione a risposta scritta presentata al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro del Lavoro. “Non solo è in vigore un antiquato sistema di pagamento delle pensioni ma non si riesce ad avere informazioni essenziali da fornire alle autorità fiscali australiane, tra cui le informazioni su importi di eventuali prestazioni aggiuntive, come gli assegni famigliari, o sulla indennità integrativa speciale o altri importi che compongono il trattamento pensionistico” – sottolinea Fedi.
“A ciò si aggiunge una sostanziale mancanza di informazioni relativamente alle norme della Convenzione bilaterale sulle doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Australia”.
“Le pensioni pubbliche, a differenza di altre Convenzioni, sono imponibili nel Paese di residenza del titolare, come per le pensioni private, e la verifica della condizione di residente, anche ai fini fiscali, è effettuata dalle autorità fiscali australiane con modulistica concordata tra le parti”. “La detassazione da parte dell’INPDAP, che non deve quindi più operare ritenute alla fonte, è un obbligo”. “Credo sia necessario modificare le procedure e modernizzare il sistema di pagamento” – ha concluso l’On. Marco Fedi.

On. Marco FEDI

Il testo integrale dell’interrogazione

Atto CameraInterrogazione a risposta scrittapresentata da MARCO FEDI giovedì 4 febbraio 2010
FEDI -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del Lavoro

- Per sapere - premesso che:
la Convenzione sulle doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Australia, firmata a Canberra il 14 dicembre 1982 e ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985, entrata in vigore il 5 novembre 1985, regola l’imposizione fiscale sui redditi e sul patrimonio

l’art.18 della Convenzione prevede che le pensioni, incluse quelle pubbliche, siano imponibili nel Paese di residenza del titolare la prestazione pensionistica

in conformità a tali disposizioni, dietro presentazione di richiesta di detassazione, vidimata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, l’Istituto previdenziale che eroga la pensione non deve più operare alla fonte la ritenuta fiscale IRPEF

in presenza di una richiesta di detassazione di un residente all’estero, opportunamente vidimata dalle autorità fiscali australiane, la procedura di detassazione si applica anche se la pensione viene pagata in Italia

numerose segnalazioni indicano che l’INPDAP non applichi correttamente questa procedura -:
quali iniziative si intenda adottare per garantire la corretta applicazione delle Convenzioni internazionali ed in modo specifico delle norme della Convenzione sulle doppie imposizioni fiscali in vigore tra Italia e Australia che prevede la tassazione nel Paese di residenza anche per le pensioni pubbliche,

quali ulteriori iniziative si intenda adottare per assicurare che le norme in oggetto siano applicate anche al sistema di pagamento delle pensioni – prevedendo la possibilità di accredito su conto corrente sia in Italia che all’estero,
se si intenda infine diramare precise istruzioni atte a superare l'attuale carenza di informazioni sui singoli pagamenti relativamente ad importi in valuta locale e valori di cambio oltre a garantire la comunicazione annuale delle singole prestazioni che compongono la pensione in pagamento.
On. Marco FEDI

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