giovedì 21 giugno 2007

Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo

Novità importanti sono state inoltre introdotte in riferimento a diritti e doveri dei lavoratori stranieri immigrati in Italia. E’ stato infatti stabilito dal Decreto Legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 che la carta di soggiorno assume la denominazione di "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Il termine di soggiorno regolare in Italia necessario per poter richiedere tale titolo di soggiorno è ridotto da sei anni a cinque anni. E’ soppresso il requisito della titolarità di un permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi, quindi è solo necessario possedere, al momento della richiesta, un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità.
Rimangono invariati i requisiti relativi al reddito, all'alloggio, alle possibilità di chiedere il rilascio del titolo per sé e per i propri familiari. Rimane invariata anche la durata indeterminata del titolo di soggiorno.
Il nuovo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato al cittadino titolare di permesso di soggiorno per studio e formazione professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo politico e permesso di soggiorno di breve durata. Non può inoltre essere rilasciato al cittadino straniero considerato pericoloso per la sicurezza dello stato e l'ordine pubblico.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato per i seguenti motivi: se è stato acquisito in maniera fraudolenta; se lo straniero risulta pericoloso per la sicurezza dello stato e l'ordine pubblico; nei casi per i quali l'art. 9 del T.U. preveda l'espulsione; per assenza del cittadino straniero dall'Unione Europea per un periodo di 12 mesi consecutivi; per acquisizione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in altro stato membro dell'Unione Europea.

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