giovedì 21 giugno 2007

Le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini della Unione Europea e dei loro familiari

Con la recente entrata in vigore (11 aprile 2007) del Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “Attuazione della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo”, anche lo Stato italiano dà attuazione alla normativa comunitaria che introduce nuove regole relative al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
La direttiva recepita ora anche dall'Italia raccoglie e semplifica in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nella UE nel settore del diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione negli altri Paesi membri, e praticamente disciplina:
a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione di soggiorno dei cittadini della UE e dei loro familiari (attenzione: per familiare si intende anche il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione);
b) il diritto di soggiorno permanente;
c) le eventuali restrizioni ai diritti sopra menzionati.
In seguito all'entrata in vigore della nuova Direttiva, i cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale di un altro Paese per un periodo non superiore a tre mesi SENZA ALCUNA CONDIZIONE E FORMALITÀ, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Invece per i periodi di soggiorno superiori ai tre mesi è stata abolita la carta di soggiorno ed introdotta l'iscrizione anagrafica presso il Comune dove si ha intenzione di stabilirsi. L'iscrizione anagrafica viene subordinata non solo all'accertamento della dimora abituale del richiedente, ma anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo per l'esercizio del diritto di soggiorno in Italia.
Praticamente il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi viene riconosciuto quando il richiedente:
a) è lavoratore subordinato od autonomo in Italia; oppure b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia in modo da non rappresentare un onere a carico dell' assistenza sociale dello Stato di accoglienza durante il periodo di soggiorno, e di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (Attenzione: per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si deve utilizzare il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue; tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare);
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria;
d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di soggiornare.
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente senza particolari condizioni. Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenza dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

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